Registro di apparecchiatura del Gas

Registro di apparecchiatura del Gas

registro apparechhiatura gas

 

Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra, introduce importanti modifiche al Registro Telematico Nazionale ed istituisce la Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Con il D.P.R. n. 146 del 16/11/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 09/012019 ) viene abrogato il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012 e vengono introdotte alcune importanti novità; in particolare:

  • estensione dell’ambito di applicazione anche ad altre tipologie di apparecchiature (p.es. commutatori elettrici, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero);
  • estensione dell’ambito di applicazione anche ad altre attività: per esempio lo smantellamento;
  • obbligo, a decorrere dal 25 luglio 2019, di iscrizione al registro e di comunicazione dei dati di vendita per imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature precaricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati;
  • obbligo, a decorrere dal 25 settembre 2019, di comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati;
  • abrogazione (a decorrere dalle date sopra indicate) del registro d’impianto e del registro cartaceo dei rivenditori;
  • abrogazione dell’obbligo di comunicazione annuale

Il Registro di apparecchiatura F-gas va compilato e aggiornato per le applicazioni fisse di condizionamento dell’aria e le pompe di calore che contengono quantità pari o superiori a 3 kg di carica di refrigerante (HFC – gas fluorurati a effetto serra) .*
Per identificare il tipo e la quantità di refrigerante contenuto nelle apparecchiature va controllata l’etichetta affissa sull’apparecchiatura stessa, obbligatoria se immessa in commercio nell’Unione Europea dopo il 1° aprile 2008.
In caso invece di apparecchiature messe il commercio prima del 1° aprile 2008 l’etichetta potrebbe non contenere queste informazioni; sarà necessario quindi rivolgersi al fornitore, al produttore o all’impresa di assistenza dell’impianto in questione.
La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento dell’aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti di uso non domestico. I condizionatori per uso domestico monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un’unica unità) o i cosiddetti split-system (composti da più di una sezione) possono contenere da 0,5 a 4 kg di carica refrigerante (in media 0,31 – 0,34 kg per kW di capacità di refrigerazione). Indicativamente si segnala che i sistemi split con 4 unità potrebbero superare la soglia dei 3 kg.
Le pompe di calore hanno una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le le macchine per acqua calda sanitaria fino a oltre il centinaio di kg per quelle industriali. Di solito le pompe di calore utilizzate solo per l’acqua calda sanitaria hanno cariche di F-gas inferiori a 3 kg, mentre le piccole piccole pompe di calore per il riscaldamento domestico potrebbero superare la soglia dei 3 kg.

*N.B. Dal 1° gennaio 2017 la quantità limite oltre la quale sono necessari i controlli periodici, e quindi il registro d’impianto, è di 5 tonnellate di CO₂ equivalente, quindi variabile in funzione del tipo di refrigerante usato.

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