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Controlli FGAS obbligatori

controlli FGAS obbligatori sono le verifiche periodiche che la legge impone sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra. Previsti dal Regolamento UE 517/2014 e dal D.P.R. 146/2018, servono a individuare tempestivamente le perdite di refrigerante, riducendo l’impatto ambientale e mantenendo efficiente l’impianto.

Conoscere le soglie, le frequenze e le responsabilità è fondamentale sia per le aziende che possiedono gli impianti, sia per i tecnici che eseguono le verifiche. In questa guida vediamo quando scattano, ogni quanto vanno ripetuti e come si svolgono in pratica.

Quando scattano i controlli FGAS obbligatori

Il criterio che determina l’obbligo è la quantità di gas espressa in tonnellate di CO2 equivalente, calcolata con la formula: chilogrammi di refrigerante moltiplicati per il GWP del gas, diviso mille.

Le verifiche periodiche delle perdite riguardano soltanto le macchine che superano le 5 tonnellate di CO2 equivalente.

Attenzione però a un punto spesso frainteso: la registrazione sul portale è sempre necessaria per gli impianti con HFC, anche sotto tale soglia. In altre parole, non tutti gli impianti richiedono verifiche periodiche delle perdite, ma tutti vanno comunque censiti a sistema.

Le frequenze delle verifiche

Le cadenze aumentano con la quantità di gas contenuta. Da 5 a 50 tonnellate di CO2 equivalente la verifica va eseguita ogni 12 mesi, che diventano 24 se è installato un sistema di rilevamento delle perdite.

Da 50 a 500 tonnellate si passa a ogni 6 mesi, oppure ogni 12 in presenza del sistema di rilevamento.

Oltre le 500 tonnellate la cadenza scende a 3 mesi, o 6 con il sistema. Sotto le 5 tonnellate, invece, non è previsto alcun controllo periodico. Rispettare queste scadenze è la parte più delicata dei controlli FGAS obbligatori, perché il calendario cambia da impianto a impianto.

Come si eseguono le verifiche delle perdite

La ricerca delle perdite può essere diretta o indiretta. Quella diretta impiega il cercafughe elettronico, con sensibilità di almeno 5 grammi all’anno e taratura annuale, lo schiumogeno oppure il tracciante colorante, utilizzabile solo se autorizzato dal costruttore.

Quella indiretta si effettua a macchina in funzione, controllando pressioni, temperature e assorbimento elettrico, e confrontando i valori con i dati di targa.

In caso di perdita accertata su apparecchiature sopra le 5 tonnellate, la riparazione va eseguita entro 5 giorni e una nuova verifica di tenuta entro 30 giorni dalla riparazione.

Gli obblighi dell’operatore

La responsabilità di far eseguire i controlli FGAS obbligatori ricade sull’operatore, cioè sul proprietario o gestore dell’impianto.

Egli deve affidare gli interventi esclusivamente a personale e imprese certificate, installare un sistema di rilevamento delle perdite per i grandi impianti oltre le 500 tonnellate, tenere aggiornato il registro dell’apparecchiatura e comunicare gli esiti in Banca Dati.

In caso di inadempienza risponde direttamente, con sanzioni che possono essere elevate. Per questo è nell’interesse dell’operatore pianificare per tempo ogni scadenza.

Una gestione ordinata, con uno scadenzario e promemoria automatici, riduce il rischio di dimenticare una verifica e semplifica la gestione anche quando il parco impianti cresce e si distribuisce su più sedi.

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