Normativa 28 Settembre 2018 n. 32-7605

Di seguito, avvertiamo i clienti sulla nuova delibera della Giunta Regionale in materia di ispezione degli impianti ed apparecchi estraendo delle pagine dal testo della delibera.

Il sunto della delibera è che per gli impianti non registrati al CIT o non in regola con le ispezioni, le suddette (salvo alcuni casi che potrete trovare leggendo il testo completo) sono onerose e ricadono nelle tariffe presenti a pagina 12 dell’allegato B (o pagina 65 del testo completo).

Delibera della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605

Inoltre, in linea con le normative vigenti sul rendimento di combustione di generatori a fiamma, la delibera riassume quanto segue:

  • Per tutti i generatori a fiamma installati dal 24 febbraio 2007 in cui si rilevi un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dalla d.g.r. 46-11968 del 2009, entro 15 giorni sarà necessaria una manutenzione al fine di riportare il rendimento ad un livello accettabile.
  • Se dopo tale manutenzione il rendimento sarà comunque insufficiente, è dato obbligo di cambiare l’apparecchio entro 180 giorni solari a partire dalla data di controllo.
  • Per tutti i generatori a fiamma installati prima del 24 febbraio 2007 in cui si rilevi un rendimento di combustione inferiore ai limiti stabiliti dall’allegato B del d.p.r n. 74/2013 e s.m.i., entro 15 giorni sarà necessaria una manutenzione al fine di riportare il rendimento ad un livello accettabile. Se dopo tale manutenzione il rendimento sarà comunque insufficiente, è sato obbligo di cambiare l’apparecchio entro 180 giorni solari a partire dalla data di controllo. Inoltre, se il rendimento sarà comunque inferiore ai limiti stabiliti dal d.g.r. 46-11968 del 2009, il generatore di calore deve comunque essere sostituito entro il primo settembre 2020 come previsto dallo stesso provvedimento.

Scaduto il termine dei 180 giorni senza aver ricevuto alcun riscontro, l’Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito al carico del responsabile dell’esercizio e provvederà ad applicare le sanzioni amministrative previste. Qualora l’impianto sia alimentato a gas di rete, l’Autorità competente provvederà inoltre ad informare l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti dal citato art. 16, comma 6, del d. lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

Per il testo completo, si rimanda al link della regione Piemonte: D.G.R. 28 settembre 2018, n.32-7605

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